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Ademprivio
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L'mwawademprivio, in mwbadiritto, è un mwbqbene di mwbguso comune, generalmente un mwbwfondo rustico di variabile estensione, su cui la popolazione poteva comunitariamente esercitare diritto di sfruttamento, ad esempio per mwcalegnatico, macchiatico, mwcgghiandatico o mwcwpascolo. Il termine, usato al modo mwdalatino (mwdqademprivia), ma apparso intorno al mwdgXIV secolo, fu diffuso in Sardegna dai sovrani giudicali durante il periodo di loro dominio sull'isola e mutuava istituti analoghi già in uso in aree comprese fra la mwdwProvenza e la mweaCatalogna. Tuttavia, malgrado la comparsa documentale dell'istituto sia in correlati di questa fase storica, questa particolare concezione di "possedimento comunitario", dagli Aragonesi, si ebbero minimi aggiustamenti rispetto agli usi preesistenti come i mweqcommunalia ed i mwegcommunia, sviluppatisi durante la dominazione mwewromana e per effetto delle distribuzioni di terre in regime di mwfacolonia.

L'ademprivio presenta una forte analogia con altri istituti che un tempo erano diffusi in tutta Europa e che permanevano, soprattutto, in zone in cui le attività forestali e quelle legate all'allevamento avevano una preponderanza rispetto all'agricoltura propriamente detta. Nelle Alpi ad esempio vi erano le mwfgregole mwfwampezzane o mwgacadorine. Nel settecento in Inghilterra con le mwgqEnclosures e nell'Ottocento nel resto d'Europa fu comune la tendenza a trasformare queste proprietà collettive in proprietà piene: vi era una forte spinta del mondo borghese a voler trasformare le attività agricole in senso più imprenditoriale, vedendo gli istituti tradizionali come una remora alla nascita di un'agricoltura moderna.

In Sardegna l'ademprivio rappresenta praticamente l'mwgwuso civico per mwhaantonomasia.

In area inglese tale diritto corrisponde al mwhgCommon land.

Contents

Note

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Pastori, contadini e geografi

In Sardegna, in realtà, la "competizione" fra contadini e pastori contrapponeva esigenze grosso modo paritarie, e mentre lo sfruttamento (peraltro intensivo) delle numerose foreste era appannaggio dei mwigcarbonai venuti principalmente dal Piemonte e dalla Toscanacite-ref-1[1], i pochi terreni che l'impervia orografia isolana dell'interno lasciava di ragionevolmente agevole usocite-ref-2[2] venivano utilizzati con un sistema che impegnava l'intera comunità.

Il sistema fu oggetto di un primo timido intervento di riordino da parte del viceré duca di san Giovanni, che nel 1700 emanò un pregone che doveva servire da mwlqtesto unico per le mille disposizioni in materia. Ma si trattava di un documento più generale, che riguardava da vicino gli ademprivi soltanto per un potenziamento della figura dei mwlgbarracelli e per nuove figure di mwlwresponsabilità civile collettiva come l'incaricacite-ref-3[3].

Nel mwng1776, padre mwnwFrancesco Gemelli, un mwoagesuita che molto conobbe e scrisse dell'isola per conto dei mwoqSavoiacite-ref-4[4], così scrisse nel suo mwpgDel rifiorimento della Sardegna proposto nel miglioramento di sua agricoltura:

mwqqI serraticite-ref-5[5] costituiscono la minor parte delle coltivate terre, anzi, delle seminalicite-ref-6[6] parlando, una menomissima, se a confronto vengano delle mwsgvidazzoni. Intendo per vidazzoni i gran corpi delle terre seminali del regno in ciascun territorio, i quali sebben composti di terren comuni, e di particolaricite-ref-7[7], pure per universale invariabil costume coltivansi nel modo seguente.

Nella descrizione del Gemelli, i terreni comuni si dividevano in due (o talvolta più parti), una delle quali destinata alla coltivazione e l'altra all'allevamento. Per la coltivazionecite-ref-8[8] i terreni comuni erano assegnati a coloro che ne facevano richiesta per estrazione a sorte, oppure per accettazione di una "preventiva occupazione", o in altri modi a seconda dei costumi del luogo. I terreni di proprietà privata erano invece assegnati per libera scelta dal proprietario. L'anno successivo le coltivazioni si spostavano sull'altra parte della regione, quella in precedenza assegnata all'allevamento; riposavano solo le terre di proprietà privata, le altre erano sempre aperte al "comun mwvapascolo".

Un'altra descrizione minuziosa venne, poche decadi più tardi, dal mwvggenerale mwvwAlberto Della Marmora, che la Sardegna esplorò a fondo come commissario straordinario e soprattutto come mwwageografo di intensa attenzionecite-ref-9[9]. Scrisse il militare in mwxqVoyage en Sardaignecite-ref-10[10]: "mwygSi chiama mwywvidazzonemwza una porzione di terra coltivata a cereali per un anno." E descrivendo la partizione delle terre in tre o quattro sezioni, indicò che una ne veniva lasciata a coltivazione e le altre a pascolo. Anche i proprietari privati, confermò la Marmora, dovevano sottoporre i loro possedimenti all'uso comunitario. Il generale fornì anche nozioni utili per la mwzqlinguistica, precisando che il contrapposto termine di mwzgpaberilecite-ref-11[11] si riferiva alle terre lasciate a riposo, mentre il vidazzone era propriamente il terreno seminato o già in piena vegetazione. Osservò La Marmora che il sistema conteneva in sé un vizio strutturale: coloro cui i terreni erano stati concessi per la semina, non avevano in seguito grande interesse a lasciarli in buono stato, dacché i campi non sarebbero più stati a loro disposizione almeno per un po'; soprattutto dato che le assegnazioni avvenivano principalmente per mwawsorteggio, la probabilità di rientrare nel medesimo appezzamento precedente erano infatti del tutto irrisorie.

Solo un usufrutto?

La questione degli ademprivi fu oggetto di indagine di molti altri studiosi, specialmente del diritto.

Uno studio che si sarebbe rilevato importante per le sue conseguenze sull'orientamento della politica del regno in questa materia, fu quello del Sanna Lecca, reggente del Supremo Consiglio, che nel mwbw1767 munì il Boginocite-ref-12[12] di una relazione nella quale l'analisi della pratica ademprivile, osservata eminentemente come esercizio di una sorta di mwdqusufrutto, si concludeva con la proposta di diffusione della mwdgproprietà privata dei suoli. Sanna Lecca però ricalcava in parte lo studio più profondo effettuato per una relazione amministrativa presentata al viceré nel mwdw1737cite-ref-13[13] nella quale il problema principale era identificato per il fatto che "mwfanon ostante la vastità dei territori e la scarsezza degli abitanti non può nessuno chiudere il proprio terreno e farne quell'uso che più li tornerebbe a conto per ricavarne maggior frutto." La causa, sempre secondo l'ignoto funzionario, sarebbe stata l'interesse di città e baroni a disporre di territori liberi per eventuali forestieri che decidessero di affittare pascoli temporanei in Sardegna.

Al principio del mwfgNovecento furono pubblicati fra gli altri due saggi di buona rinomanza nella disciplina di riferimento, il primo fu di mwfwUgo Guido Mondolfo, mwgaTerre e classi sociali in sardegna nel periodo feudalecite-ref-14[14], subito dopo seguito da mwhqArrigo Solmi, mwhgAdemprivia, studi sulla proprietà fondiaria in Sardegnacite-ref-15[15]. Venne poco più tardi mwiwEnrico Besta con la sua mwjaLa Sardegna medioevalecite-ref-16[16]. Quelle di Besta e del Solmi furono lungamente considerate le principali ricerche in argomentocite-ref-17[17]. Assai meno apprezzato fu il contributo di Raffaele Di Tucci, il quale ipotizzò influssi degli ordinamenti germanici pervenuti a mezzo della dominazione mwlgvandalica sull'isola, ma questa teoria ebbe scarso se non proprio alcun seguito.

Lo studio dei giuristi mirava alla corretta identificazione, nei termini di questa dottrina, dell'ademprivio. Fu Besta a raccogliere alcune delle interpretazioni che al principio del mwmaXX secolo, ad ademprivi ormai aboliti (ma con molte conseguenze civilistiche ancora da affrontare), riscuotevano il maggior credito presso gli esperti. Se Besta ed alcuni altri attribuirono ad una "ispirazione" mwmqsiciliana l'istituto, molti più studiosi convennero sull'escludere che il principale punto di osservazione dovesse esser quello degli mwmgiura in re aliena; questo poiché i feudatari di fatto si sostituirono allo stato e se ne surrogarono nei diritti. Diritti non solo potestativi, cioè diritto di disposizione su quanto loro spettante, ma anche una sorta di diritto di veto, di limitazione o di esclusione dei diritti spettanti ad altri. L'ambito nel quale esercitare questa pretesa di discrezionalità era quello delle terre non già assegnate in proprietà privata ai "particolari"; queste furono, rilevò efficacemente il Besta, "senza distinzione riassunte in una sola categoria e gli usi collettivi, amalgamati sotto il concetto di mwmwademprivia, che poterono essere mwnaademprivia venationum, pascuorum, nemorum, erbagiorum, aquarum, ecc., allora non restarono gratuiti se non eccezionalmente". Effettivamente delle prestazioni erano in genere dovute, ad un titolo che - non ancora ben investigato - può forse situarsi a mezza via fra la remunerazione corrispettiva della cessione del godimento, ed una mera tassa di concessione. Si trattava di corresponsioni in natura: un decimo per il gregge che pascolava in salti demaniali, un sesto per le terre coltivate a cerealicite-ref-18[18]. Besta proseguiva con l'attribuzione agli Aragonesi dell'introduzione degli ademprivi (e come detto questa visione è contestata), e nell'ipotesi che si potesse considerarli, almeno in una fase iniziale, dominii collettivi, vi scorse una successiva violenta riconduzione agli mwoqiura in re aliena. Degli usi collettivi segnalò poi la variabile forma del correlato diritto che si vide talora concesso alla persona, in quanto appartenente ad una comunità titolata, talaltra concesso invece in conseguenza del dominio di certi beni, in guisa di mwogpertinenza.

Le specificità di questo uso civico

All'analisi di un altro geografo, quel mwpqLe Lannou che ne parlò nel suo mwpgPastori e contadini di Sardegna uscito nel mwpw1941, l'ademprivio sardo qualche sua specialità parrebbe averla avuta: "mwqaNiente di simile, almeno per l'estensione e in epoche così vicine a noi, è stato mai descritto per i paesi del mwqqMediterraneo occidentale". Ed affermò che tutta l'isola, "senza alcuna eccezione di zone", praticava rigorosamente questo sistema di sfruttamento delle terre. Fu Le Lannou a riesumare le tracce documentarie dell'uso antico già nel Condaghe di Silki (mwqwXI secolo), in cui il terreno ademprivile era detto "mwrapopulare dessa villa", comune al paese. Le terre "popolari" al tempo si dividevano in lotti detti "funi" perché la partizione si effettuava appunto con una fune, e prendevano proprio il nome di "terre di fune", come nel mwrq1210 si reperisce in un atto di mwrgdonazione della nobile Maria De Thori in favore dei mwrwCamaldolesi.

Sempre Le Lannou riassunse il concetto del mwsqvidazzone nella terra "arabile"cite-ref-19[19], distinta dalla mwtgvigna (soggetta ad appropriazione individuale) e dal poco vantaggioso salto, e ne seguì il percorso terminologico nella sua evoluzione dalla "mwtwhabitacione", menzionata nella mwuaCarta de logu di mwuqEleonora d'Arborea, attraverso il "mwugbidattone" del primo periodo aragonese, sino al "mwuwvidazzone" dei tempi più recenticite-ref-20[20]. Il termine mwwapaberile, invece, deriverebbe secondo questo studioso non già da mwwqpabulum (pascolo), ma da mwwgpauper (povero), attraverso una probabile forma intermedia di mwwwpauperile.

La giudichessa usò la locuzione "habitacione dessa villa", che per esclusione Le Lannou tradusse come il terreno coltivato del paese e ne dedusse essere ripartito in arativo e mwxqmaggese a pascolo.

Il pascolo era riservato ad alcune specie di animali domestici: buoi da tiro, asini e cavalli, per lo più. Le altre specie, il cosiddetto "bestiame rude" (pecore, capre, vacche, maiali), avrebbero d'ordinario popolato i "salti", zone di difficoltoso sfruttamento, lontane dai paesi, a vegetazione quasi esclusivamente selvatica, e di assoluto isolamento quindi con problemi di protezione e privi di vigilanza. Il bestiame rude poteva tornare in prossimità dei vidazzoni a raccolto completato, quando le coltivazioni non erano più a rischio di danneggiamento. Anche nella Carta de logu si stabiliva un termine ben preciso per questo pascolo sul vidazzone: dall'inizio di luglio alla fine di settembre.

Si trattava quindi di una vera propria mwyarotazione colturale, una tecnica agricola praticamente imposta.

L'ademprivio nella società rurale sarda

Il dato di facile suggestione di una gestione comunitaria dei beni va doverosamente ricontestualizzato ricordando che le attività agricole non erano svolte sempre o esclusivamente per proprio conto, ma innanzitutto la proprietà dei beni poteva considerarsi assorbita nel diritto mwywfeudale e secondariamente gli abitanti erano tenuti a prestazioni in favore del feudatario, ad esempio la mwzaroatiacite-ref-21[21]. In pratica, quindi, mentre la mw0qproprietà delle terre restava saldamente intabellata ai nobili, la plebe si organizzava per l'amministrazione del suo mw0gpossesso.

Va poi ricordato che se il sistema funzionò regolarmente su base annuale per molti secoli, a partire dal mw1aXIII secolo le assegnazioni (sempre per sorteggio) cominciarono ad essere concesse per periodi superiori (da 2 a 5 anni) e nel mw1qXVII secolo cominciarono a vedersi assegnazioni vitaliziecite-ref-22[22]. Pertanto, brani di terra comune venivano via via sottratti alla disponibilità collettiva (anche se non più per sorteggio) per la mw2gvita natural durante degli assegnatari. Queste assegnazioni prendevano il nome di "divisioni"cite-ref-23[23]. La sottrazione alla consuetudine con le riassegnazioni consentiva che della minore attenzione generale verso la gestione di queste terre tentassero di profittare alcuni soggetti disinvolti i quali forzosamente occupavano i beni ed obbligavano le comunità a costose azioni legali di reintegro. Che non mancavano di spunti curiosi come quando, nel mw3w1620, in accompagnamento ad una lamentazione al procuratore del Re in ordine ad un impossessamento abusivo, una comunità inviò la proposta di vietare la costruzione di case in campagna, obbligando chi volesse edificare a farlo mw4aall'interno della città.

Gli sconfinamenti del bestiame sui campi furono praticamente sempre la principale causa di problemi in questi rapporti comunitari. Nota infatti il Murgia che seppure talvolta le comunità di paesi confinanti si accordassero per gestioni più armoniche, il più delle volte "mw4gl'uso pacifico del territorio a fini produttivi veniva continuamente messo in discussione da abusi e soprusi d'ogni genere, commessi indistintamente dalle stesse comunità interessate per cui i conflitti sociali, per questioni dipendenti dal controllo del territorio, esplodevano con regolare frequenzacite-ref-24[24]. Non si trattava di conflitti solo individuali o familiari: talvolta era proprio un paese intero in lotta armata contro un altro (in genere vicinante), come accadde ad esempio fra i paesi di mw5wIsili e mw6aVillanovatulo in disputa per il Salto del mw6qSarcidanocite-ref-25[25]. Il tipo di accordo che legava le comunità era detto "atto di mw7gpromiscua", ed era un vero e proprio contrattocite-ref-26[26] con il quale si sancivano i patti fra due o più comunità/paesi anche appartenenti a diverse giurisdizioni feudalicite-ref-27[27]; il termine mw9wpromiscua ovviamente era usato ad intendere anche il modo d'uso del terreno.

Se quindi da molta letteratura la stagione ademprivile è stata filosoficamente o proprio politicamente idealizzata per alcuni dei suoi aspetti di "potere" comunitario, dall'altra parte resta il dato di un sistema che poteva forse considerarsi insufficiente a provvedere ai bisogni comunitari, dato anche il rilevante tasso di criminalità che intorno ad esso si manifestavacite-ref-28[28].

Sulla critica al sistema civico che dal Gemelli in avanti orientò le decisioni dei Savoia, critica intesa come teoria economica per la quale il sistema ademprivile sarebbe stato di ostacolo alla crescita produttiva rurale, è stata promossa nella seconda metà del mw-gNovecento qualche riserva riguardante due aspetti: da una parte il "costo feudale", una locuzione volutamente analoga al "costo fiscale" dei tempi moderni, che indica nei pesantissimi tributi la ragione delle condizioni di assoluta impossibilità di accantonamento di capitali per successivi investimenti, in assenza assoluta di opportunità di credito se non mw-wusurario o di alternative se non illegali. Dall'altra parte si richiama la gravissima mwaqadeforestazione patita dall'isola per effetto delle due azioni di approvvigionamento da parte dei carbonai e dei commercianti di legname, oltre che per la soluzione diffusamente "incendiaria" opposta alla necessità di ricavare altri spazi sfruttabili per la coltivazione e per la pastoriziacite-ref-29[29]cite-ref-30[30].

Come per tutti gli usi civici, l'ademprivio si lascia dietro un lascito di problemi pratici principalmente afferenti alla mwaqocertezza del diritto tuttora altamente condizionanti.

La Sardegna aveva già conosciuto intorno al [[1820]] una prima fase di ''privatizzazione'' con l'''[[Editto delle chiudende]]'', ma era rimasta una sorta di [[uso civico]] dei terreni ademprivi, che erano stimati in 700.000 ettari.

La lotta agli ademprivi

L'ademprivio, così come sviluppatosi in Sardegna, contrastava molti interessi di natura politica generale e diversi principi di teoria economica. Già il Gemelli si era espresso in modo fortemente critico circa l'obbligo della rotazione colturale che le comunità locali si auto-infliggevano e combinando questo assunto negativo con l'altrettanto negativa osservazione della mancanza di mwaq0proprietà privata delle terre, concluse che ciò ostasse ad un miglioramento della produzione agricola complessiva. Ma sino al principio dell'Ottocento furono solo 3 i provvedimenti del governo di Torino in argomento, timoroso di tensioni con i locali feudataricite-ref-31[31]. Il problema rappresentato dai feudatari traeva le sue cause dal trattato di Londra, il quale consentiva ai feudatari spagnoli, in percentuale ingente sul totale della categoria nell'isola, di mantenere le stesse autonomie e gli stessi privilegi di cui avrebbero goduto in mwariSpagna. Queste garanzie furono oggetto di contestazione in sede diplomatica da parte di mwarmProspero Balbocite-ref-32[32], allora ambasciatore a mwargMadrid e successivamente mwarkcapo del governo incaricato di risolvere la questione terriera sarda.

Balbo prese la strada di ricercare la privatizzazione delle terre, ma dopo aver trovato il contrasto della classe nobiliare feudale, sostenne di aver incontrato resistenze presso le stesse comunità locali, che si opponevano a qualunque forma di chiusura dei terrenicite-ref-33[33].

Se il possesso generico delle terre spettava al feudatario, con poco disturbo della quotidianità lo si sarebbe potuto rendere privato proprietario di un mwasalatifondocite-ref-34[34], e pian piano sconfiggere il feudalesimo; nel timore sì di qualche scontro fra classi sociali, o fra popolo e baroni, ma anche nella convinzione di riuscire a migliorare la ricchezza del giovane regnocite-ref-35[35]. In realtà, rifletteva Balbo, i feudatari avrebbero avuto dalla loro parte i pastori, anch'essi contrari alle chiusure, ma anche questo governante accettava l'impostazione del Gemelli che dedicava tutta la sua attenzione all'agricoltura, considerata attività più aperta allo sviluppo rispetto all'allevamento. Fu mwaskGiuseppe Manno, in corrispondenze privatecite-ref-36[36], a segnalare lo scarsissimo interesse dei feudatari per una privatizzazione, constistendo anzi nella prevedibilissima riduzione degli introiti dal cosiddetto diritto di bestiame il principale ostacolo al programma governativo. Così, secondo la Scaraffia, "mwas8il governo sabaudo si schierò, fin dall'inizio, a favore degli agricoltori, considerati la classe progressiva al confronto con i pastori, che contribuivano grandemente, con le loro esigenze, alla permanenza del regime comunitario delle terre, e che erano appoggiati dai feudatari"cite-ref-37[37].

L'abolizione degli ademprivi e delle cussorgie

Gli ademprivi furono infine aboliti nel mwatyregno, insieme alle cussorgie, con la Legge 23 aprile 1865 n. 2252cite-ref-38[38], che all'art. 1 sancì che ogni ulteriore perpetuazione di tali usi sarebbe stata considerata "violazione al diritto di proprietà" e come tale penalmente perseguita. La mwatscussorgia era un istituto sostanzialmente simile, ma che si poteva trasmettere di padre in figlio.

200.000 ettari di tutti quelli sino ad allora così utilizzati nell'Isola, furono assegnati alla mwat0Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde che si era impegnata a realizzare la rete ferroviariacite-ref-39[39], altri 500.000 invece furono devoluti ai comuni (art. 2) "in piena e perfetta proprietà". Questa devoluzione era però condizionata all'obbligo per i comuni di soddisfare le "ragioni di coloro ai quali competono sui terreni ceduti diritto di ademprivio o di cussorgia", dando cioè spazio a pretese di mwauiindennizzo, e prescrivendo che gli stessi comuni avrebbero dovuto vendere entro 3 anni i terreni così ricevuti, a pena di acquisizione al mwaumdemanio.

L'ademprivista e il cussorgiante (i titolari dei rispettivi diritti, non di rado chiamati "utilisti" nella discussione al parlamento del regnocite-ref-40[40]) avrebbero avuto 6 mesi di tempo per avanzare le loro richieste, anche con facoltà di mwaukazione di regresso (art. 4), dopodiché tali diritti si sarebbero mwauoprescritti; i diritti erano da provarsi con un titolo, un possesso trentennario, una sentenza passata in giudicato, ovvero con atti di positiva ricognizione (art. 5).

<ref&#x3E; Legge sugli ademprivi Vittorio Emanuele II Per Grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d' Italia Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato. Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: *Art. 1°. Tutti gli usi conosciuti nell'Isola di Sardegna sotto il nome di ademprivi non che i diritti di cussorgia sono aboliti. Ogni atto di ulteriore esercizio di questi usi e diritti costituisce una violazione al diritto di proprietà, alla quale sarà applicato il Codice Penale, Art. 2°. Detratti gli ettari dugentomila assegnati con Legge 4 gennaio 1864 ai concessionari delle ferrovie sarde, tutti gli altri terreni ademprivili e cussorgiali esistenti nell'Isola e di spettanza del Demanio, sono devoluti in piena e perfetta proprietà ai Comuni nel cui territorio codesti stabili trovansi, a condizioni però: **1. Che i Comuni soddisfacciano alle ragioni di coloro ai quali competono sui terreni ceduti diritto di ademprivio o di cussorgia; **2. Che essi Comuni tengano in ogni circostanza pienamente ed incolume il Demanio da ogni molestia di lite o di pretesa degli aventi ragioni ad ademprivio o a cussorgia; **3. Che soddisfatte queste ragioni, gli stessi Comuni, nel perentorio termine di anni tre dal giorno dell'eseguita cessione, vendano tutti i terreni ademprivili e cussorgiali a loro con questa Legge ceduti; *Art. 3. Trascorso il termine, ove non siasi compiuta per parte dei comuni cessionari la vendita dei terreni ademprivili o cussorgiali loro devoluti, saranno questi venduti dall'Autorità governativa a benefizio del Demanio. *Art. 4. Chiunque pretenda compenso per le sue ragioni di ademprivio, o di cussorgia ne deve porgere domanda al Sotto Prefetto del suo circondario con distinta indicazione dei titoli ai quali la appoggia, nel perentorio termine di mesi sei dal giorno della pubblicazione della presente Legge. Trascorso questo termine, si avrà senz'altro per prescritta la ragione dell'ademprivista e cussorgiante comunque si tratti, ai quali però è sempre riservata l'azione di regresso verso i rispettivi Amministratori. *Art. 5. Queste domande di compenso non sono ammesse, se non si fondano sopra un titolo, ovvero un possesso trentennario, atto a prescrivere, o sopra una sentenza passata in giudicato, ovvero sopra atti di positiva ricognizione ancorché, seguita in via amministrativa. *Art. 6. In ogni Capoluogo di Mandamento dove hannovi terreni ademprivili o cussorgiali da ripartire, saranno nominati tre arbitri: l'uno dal Prefetto della Provincia, l'altro dal Presidente del Tribunale del Circondario, il terzo dal Comune interessato. Questi arbitri giudicano inappellabilmente intorno al modo di riparto dei terreni, ed alla quota in compenso da assegnarsi all'ademprivista o al cussorgiante. Quando insorga questione intorno alla proprietà del terreno, ovvero intorno al diritto all'ademprivio o alla cussorgia, ricusando le parti di acquietarsi alle determinazioni degli arbitri, la controversia viene deferita al giudizio dei tribunali ordinari, dinanzi ai quali si procederà sempre nella forma sommaria. *Art. 7. I modi di esecuzione della presente Legge saranno determinati per Decreto Reale con apposito regolamento. Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque aspetti di osservarla e farla osservare come Legge dello Stato. Data a Torino addì 23 aprile 1865 Vittorio Emanuele II </ref&#x3E;

Il provvedimento non era in fatto troppo distante da altri provvedimenti con i quali il regno, in sede di riscatto dei feudi, andava destinando ai privati proprietari i terreni rilevati dai feudatari, come ad esempio con l'editto di mwau0Carlo Alberto del 12 maggio 1838cite-ref-41[41], o la Real Carta del 26 febbraio 1839cite-ref-42[42], promuovendo in sostanza una estinzione degli usi comunitari attraverso la generale destinazione finale della proprietà in capo appunto a privati. Torino aveva in effetti da tempo inviato nell'Isola esperti e "diplomatici" con l'obiettivo di giungere a una composizione amichevole e spontanea dei numerosi conflitti e delle innumerevoli vertenzacite-ref-43[43], e con la Legge 10 aprile 1854 aveva istituto delle commissioni a Cagliari, Sassari e Nuoro per proporre la devoluzione ai comuni in via accomodatoria dei terreni di interesse. Con la "legge degli ademprivi", con il Regio Decreto 15 gennaio 1869, n. 1146 (con cui si acquisiva la Baronia di mwavoPosada, ultimo feudo riscattato) e da ultimo con la presa di Roma dell'anno successivo, si sarebbe completato il riscatto dei feudi sardi e il territorio nazionale sarebbe stato uniformato al sistema di lì in avanti vigente. Almeno formalmente.

Note

cite-note-11. Il legname era impiegato per la preparazione del carbone, che si effettuava sul posto, e notevoli quantità di legna producevano modeste quantità di carbone.
cite-note-22. Questi usi civici ebbero infatti a radicarsi e svilupparsi maggiormente nelle zone interne, ad esempio la mwawqBarbagia o i rilievi della mwawuGallura, poiché era in queste aree che il terreno coltivabile era limitato da una preponderante presenza di roccia. Molti paesi avevano territori così esigui, e terreni così insufficienti, da poter sopravvivere esclusivamente mediante la dedizione ad attività di commercio, tessili o artigianali diverse da quelle di base.
cite-note-33. L'incarica riguardava i casi di reati impuniti, in particolar modo il mwawkfurto, ed obbligava la comunità di riferimento geografico o demografico a rifondere il danno. In seguito la responsabilità fu limitata alla sola classe dei pastori.
cite-note-44. Il conte mwaw0Giambattista Bogino affidò molto della sua mwaw4politica isolana agli esiti degli studi e delle elaborazioni del Gemelli.
cite-note-55. Terreni recintati. In mwaxilingua sarda originariamente mwaxmserras, divennero mwaxqtancas dopo l'editto delle chiudende.
cite-note-66. Terreni seminativi.
cite-note-77. "Particolari" = proprietari privati.
cite-note-88. Il Gemelli parla di "seminamento" e la scelta del termine pone interrogativi di stretta tecnica agronomica sulla praticabilità di un'azione di mera semina, se non per le colture annuali.
cite-note-99. I lavori del La Marmora compendiarono pressoché enciclopedicamente quanto allora noto dell'isola. Sebbene le sue preferenze lo portassero a prediligere la mwayegeologia, sono numerosi i rilevanmenti anche di natura sociologica che produsse in ciò che è stato definito l'mwayiinventario della Sardegna.
cite-note-1010. Nel mwayy1839.
cite-note-1111. Gli studiosi sardi fanno invero costante riferimento abbinato a mwayovidazzone e mwayspaberile.
cite-note-1212. Primo ministro dal mway81759 al mwaza1773.
cite-note-1313. Archivio di Stato di Torino, sez.I Sardegna, Cat.7 Popolazione.
cite-note-1414. In mwazcRivista italiana per le scienze giuridiche, Torino, 1903.
cite-note-1515. in Archivio Giuridico Filippo Serafini, Pisa, 1904.
cite-note-1616. Palermo, 1908.
cite-note-1717. Così ad es. in Francesco Artizzu, mwaaiStudi sulle istituzioni della Sardegna, in mwaamRicerche sulla storia e le istituzioni della Sardegna Medievale, Roma, 1983.
cite-note-1818. Va inoltre ricordato che la produzione del grano era già sottoposta all'obbligo di mwaacinsierro (mwaagammasso), ma non bastava: oltre a dover trasportare a sue spese il grano all'insierro, il contadino se lo vedeva pagato a prezzo d'afforo, cioè a prezzo stabilito d'imperio dalle maestranze civiche. Ancora, a questo si aggiungevano i tributi feudali e la mwaaodecima da corrispondere agli ecclesiastici. Le cavallette, insomma, non necessariamente rappresentavano il danno più costoso.
cite-note-1919. In sardo sono le mwaa4terras aratorgias che Mariano d'Arborea menziona all'atto della fondazione di mwabaBurgos nel mwabe1353.
cite-note-2020. Questa teoria sull'evoluzione del termine non è però condivisa da tutti gli studiosi.
cite-note-2121. O robadia, secondo mwabkMax Leopold Wagner da ascriversi al latino medievale "rogativa", a sua volta da "corrogata (opera)", da cui verrebbe anche il francese "corvée". Comunque prestazioni di lavoro. Che mwaboArrigo Solmi nelle sue mwabsCarte volgari dell'Archivio Arcivescovile di Cagliari definisce "prestazioni di lavoro agrario dovute dai sudditi al pubblico potere". Nel giuridichese degli Aragonesi, un "servicio personal".
cite-note-2222. Così in Di Tucci, mwab8La proprietà fondiaria in Sardegna. Quantunque intuibilmente originato in zone in cui andava effettuandosi qualche rilevante trasformazione economica produttiva, l'uso ebbe crescente diffusione.
cite-note-2323. Ad Oristano se ne contavano 12, ulteriormente suddivise in 10 porzioni a loro volta parcellizzate in piccoli lotti della misura standard di 14 are (1400 mmwacm2) ciascuna.
cite-note-2424. Giovanni Murgia, mwacgLa società rurale nella Sardegna sabauda (1720-1847), Edizioni Grafica del Parteolla, Saggio n.5 (1996)
cite-note-2525. Il caso, ampiamente trattato dal Murgia, consente di analizzare attraverso lo studio della modalità di composizione del contrasto numerosi elementi che compongono la complessità degli effetti di un uso ademprivile. In estrema sintesi le comunità dei due paesi portarono la vertenza presso il Tribunale della Reale Udienza e - forse a causa già iniziata - accettarono nel mwac01777 la mediazione di don Pasquale Atzori, reggente del ducato di Mandas. Incontratisi in campo neutro ad mwac8Orroli, i rappresentanti delle comunità operarono una revisione del precedente accordo, con una nuova più efficace regolamentazione delle modalità di gestione del Salto di Sarcidano. Nell'atto conclusivo ci sono riferimenti alla valorizzazione del possesso "pieno ed inalienabile" di alcuni appezzamenti da parte della comunità tulese (in stile che si avvicina molto al riconoscimento di qualche sorta di usucapione), si imponeva il divieto di mwadapromiscue (v.infra) con altre comunità, e tale divieto valeva anche nei confronti di mwadesoccidari del luogo se i soccidanti fossero stati di altre comunità (e con questo riferimento si ottiene incidentalmente anche documento della diffusione del contratto di mwadisoccida). Dagli atti si delinea poi il connotato dell'esbarbagio, un tributo feudale sul pascolo consistente in un maiale per ogni 20 capi introdotti.
cite-note-2626. Diffusosi a partire dal Seicento.
cite-note-2727. Così in Murgia, op.cit.
cite-note-2828. L'accostamento dei due dati va peraltro accompagnato dalla notazione che dalle stesse parti che idealizzano la gestione comunitaria, si sottolineano cause di grave necessità per fenomeni come il banditismo e la criminalità comune, soprattutto legate alle angustie economiche.
cite-note-2929. Molti scrittori segnalano una supposta prevalenza dei pastori fra gli interessati agli incendi, mentre molti altri riscontrano un'equivalenza fra gli interessi di questi e quelli dei contadini, non potendosi quindi affermare che l'incendio dei boschi lasciasse nuovi spazi disponibili alla pastorizia piuttosto che non alla coltivazione.
cite-note-3030. Le riserve sono state espresse da diversi osservatori, peraltro di diverso orientamento. ora vado a mente, spero di recuperare fonti di dettaglio
cite-note-3131. Con due provvedimenti del mwaey1737 e del mwaec1771 si consentì la chiusura di terre da destinare a colture speciali (prato artificiale), e nel mwaeg1806 si consentì un'altra chiusura per una coltivazione di olivi.
cite-note-3232. Figlio adottivo del Bogino
cite-note-3333. La chiusura, consistente nella recinzione di quanto di proprietà privata, era non tanto segno di un diritto di per sé poco percepibile, quanto piuttosto, e più palpabilmente, privazione del possesso comune.
cite-note-3434. Come già sperimentato ad esempio in mwafiLombardia e mwafmPiemonte.
cite-note-3535. Si veda in proposito mwafcLucetta Scaraffia, mwafgLa Sardegna sabauda, Utet, 1987.
cite-note-3636. Oggi alla biblioteca reale di Torino.
cite-note-3737. Lucetta Scaraffia, op.cit.
cite-note-3838. sardegnaagricoltura.it, c.d. "mwagiLegge degli Ademprivi"
cite-note-3939. L'uso di assegnare terreni demaniali alle società concessionarie delle reti ferroviarie era comune anche agli mwagyStati Uniti d'America che in tal modo spinsero alla costruzione della ferrovia che congiunse le coste dei due oceani
cite-note-4040. Si veda mwagoAtti del parlamento subalpino sessione del 1859
cite-note-4141. Relativo al riscatto del feudo dei marchesi d'Arcais, a Oristano
cite-note-4242. Sorta di regolamento attuativo dell'editto testé citato.
cite-note-4343. Incarico esplicitato nelle Regie Patenti dell'11 ottobre 1842.

Bibliografia

• mwahcArrigo Solmi, mwahgAdemprivia, studi sulla proprietà fondiaria in Sardegna, in Archivio Giuridico Filippo Serafini, Pisa, 1904
• Federico Chessa, mwahoGli ademprivi e la loro funzione economica in Sardegna, in Bollettino della società agricoltori italiani, Roma, 1906

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Collegamenti esterni

• citerefdss(IT, DE, FR) Ademprivio, su hls-dhs-dss.ch, Dizionario storico della Svizzera.